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ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANO CUSIO OSSOLA
VERCELLI
NOTIZIE UTILI PER LE IMPRESE
Comma n. 11 C.C. del
3.11.2006
BS/bs/as
OGGETTO: Approvazione
regolamento prestiti sull'onore.
Vista la L.R. n.27/89 e la
circolare regionale n. 19/90 con cui prevede da parte dell'Ente
pubblico la possibilità di realizzare interventi, tra cui i
prestiti sull’onore, "…di supporto economico a situazioni
familiari e personali che, pur presentando difficoltà
contingenti a far fronte ad impegni di maternità/ paternità e
più complessivamente di genitorialità, non sono tali da entrare
o permanere all'interno di un circuito di tipo assistenziale" ;
Vista la legge n. 328/2000 "
Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi sociali" che all'art. 16 punto 4 prevede
l'intervento dei prestiti sull'onore, in alternativa a
contributi assistenziali in denaro, per sostenere le
responsabilità individuali e familiari ed agevolare l'autonomia
finanziaria di famiglie in difficoltà ;
Visto l’art. 13 della L.R. n.
2/2003 che prevede che i Comuni, per sostenere le responsabilità
individuali e familiari, in alternativa ad interventi di
sostegno economico ed in presenza di situazioni temporanee di
gravi difficoltà finanziarie possano concedere prestiti
sull’onore a tasso zero secondo i piani di restituzione
concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito
e con la finanza etica;
Considerato che alcune richieste
tendenti ad ottenere detto beneficio sono già oggetto di
procedimento, disciplinate dalle normative richiamate e che
l'interesse che è emerso sulla iniziativa ipotizza un
incremento di istanze, circostanza, che suggerisce di dotarsi
di un regolamento da sottoporre alla competenza del Consiglio
Comunale;
Che l'articolato che si propone
definisce i requisiti, criteri e modalità organizzative e
gestionali per l’erogazione dei prestiti sull’onore;
Preso atto che l’art. 1 dello
stesso prevede la concessione di prestiti sull’onore consistenti
in contributi, da un minimo di Euro 700,00 a un massimo di Euro
2.500,00, da erogare a soggetti in situazione di temporanea
difficoltà economica per il finanziamento di spese relative alle
necessità della vita familiare e da restituire secondo piani di
rimborso concordati, senza interessi a carico del beneficiario;
Preso atto altresì che l’art. 3
individua i beneficiari del prestito sull’onore come segue:
-
famiglie monogenitoriali con figli minori;
-
famiglie con figli minori;
-
famiglie con figli frequentanti istituti superiori o
università;
- redditi più bassi;
-
giovani coppie;
-
adulti in difficoltà temporanea;
-
donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla
violenza;
-
ai nuclei familiari con presenza di handicap o anziani
non autosufficienti;
-
giovani adulti che escono da percorsi di
istituzionalizzazione;
-
ai nuclei particolarmente numerosi ( si considerano tali
quelli con più di due figli minori)
-
ricongiungimenti familiari;
-
ai nuclei con gestanti in difficoltà.
Il prestito e' inoltre
indirizzato alle persone, singole o in coppia, che abbiano o
stiano per avere figli, e che si trovino ad affrontare impegni
di genitorialità collegati a particolari fasi della vita
familiare e che non possono essere sostenute dalla rete
parentale;
Rilevato che l’art.
4 definisce i requisiti necessari per la presentazione della
domanda sui prestiti sull’onore che di seguito si riportano:
1. Essere cittadino:
-
italiano;
-
di uno stato membro dell'Unione Europea;
-
di uno stato non appartenente all'Unione Europea, e di
essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno,
ai sensi del D. Lgs 286/98, così come modificato dalla Legge n.
189 del 30.7.2002, la cui scadenza è successiva alla
restituzione del prestito;
2. Essere residente nel Comune di Bertinoro da almeno un anno e
non avere presentato richiesta di cancellazione della stessa;
3. Di essere firmatari di
contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
con durata sufficiente ad effettuare il rimborso del prestito.
Nel caso questa ultima condizione non fosse presente è
necessario che comunque sussistano le condizioni necessarie per
garantire la possibilità di rimborso del prestito.
4.
Di avere un ISEE non inferiore a Euro 6.800,00 e non
superiore a Euro 20.000,00, valore che si riferisce all'anno
precedente rispetto a quello della presentazione della domanda,
come disposto dal D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D.
Lgs. 130/2000 e dal DPCM 18.5.2001;
5. Di non aver beneficiato
negli ultimi tre anni del presente servizio;
Evidenziato che l’art. 5 esclude
il prestito sull’onore per le seguenti motivazioni:
- rate per mutui bancari o
ipotecari;
- rate di prestiti bancari;
- spese per sanzioni pecuniarie;
- soggetti con situazione
debitoria con gli Istituti di credito che evidenzi l’assoluta
incapacità di rimborso del prestito;
-
famiglie e utenti che già hanno usufruito di contributi
economici straordinari o sussidi mensili continuativi nell’anno
in corso come da art. 5 del Regolamento per le concessioni di
contributi in ambito sociale, scolastico, culturale, turistico e
sportivo di cui all’art. 12 della legge 07.08.90 n. 241;
Dato atto che gli operatori
dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bertinoro, curano
l'istruttoria della domanda di prestito sull'onore, la cui
pratica con tutta la documentazione allegata necessaria,
compreso il parere dell’assistente sociale sui motivi del
prestito e sulla capacità di restituzione, viene trasmessa alla
Commissione Assistenza prevista dall'art. 4 del Regolamento
per le concessioni di contributi in ambito sociale, scolastico,
culturale, turistico e sportivo di cui all’art. 12 della legge
07.08.90 n. 241 per il parere vincolante con facoltà in capo
alla Giunta Comunale organo competente alla concessione del
beneficio a non concedere il prestito se si palesino aspetti
finanziari ostativi;
Fatto presente che il
pronunciamento della Giunta attraverso atto deliberativo sarà
trasmesso al Comune di Forlì in quanto comune capofila
dell’Accordo di Programma unitamente alla domanda
dell’interessato corredata della documentazione e di tutti gli
estremi anagrafici atti all’identificazione del richiedente;
Dato atto che per l’anno in
corso le eventuali insolvenze legate alla mancata restituzione
delle rate da parte dei beneficiari dei prestiti sull'onore da
sostenere a carico del Comune di Bertinoro andranno a gravare
sul Bilancio 2006 Capitolo 3070 “Attività assistenziale dell’ex
Eca” che presenta la seguente disponibilità:
Somma
stanziata
Euro 16.000,00
Somma impegnata
Euro 10.209,77
Somma
disponibile
Euro 5.790,23
mentre dall’anno 2007 sul
Bilancio 2007 e Bilancio Pluriennale 2007-2009, dovrà essere
istituito specifico capitolo denominato “Prestiti sull’onore”
contenente adeguato stanziamento al fine di far fronte ad
eventuali insolvenze;
PROPONE
Per le motivazioni enunciate in narrativa e che qui s’intendono
integralmente riprodotte:
1)
di approvare l’allegato Regolamento sui prestiti
sull’onore che si compone di n. 9 articoli;
2)
di prevedere l’attuazione di una fase sperimentale, pari
ad un anno, in ordine alla concessione di prestiti sull’onore e
al termine della stessa verificare eventuali problematiche
connesse alla concessione di detto beneficio, aspetti che
potrebbero determinare la necessità di revisione del
Regolamento;
3)
di mandare il presente atto fin d'ora al Settore
Finanziario doverosa conoscenza;
4)
di dare atto che l’allegato regolamento entrerà in vigore
il primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene
esecutiva la deliberazione di approvazione.
REGOLAMENTO PRESTITI
SULL’ONORE
1- Finalità dell'
intervento
L'intervento "prestiti
sull'onore" di cui alla L.R. n.27/89 e circolare regionale n.
19/90, prevede da parte dell'Ente pubblico la possibilità di
realizzare interventi "…di supporto economico a situazioni
familiari e personali che, pur presentando difficoltà
contingenti a far fronte ad impegni di maternità/ paternità e
più complessivamente di genitorialità, non sono tali da entrare
o permanere all'interno di un circuito di tipo assistenziale" .
La legge n. 328/2000 " Legge
quadro per la realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi sociali" all'art. 16 punto 4 prevede
l'intervento dei prestiti sull'onore, in alternativa a
contributi assistenziali in denaro, per sostenere le
responsabilità individuali e familiari ed agevolare l'autonomia
finanziaria di famiglie in difficoltà .
Anche l’art. 13 della L.R. n.
2/2003 prevede che i Comuni, per sostenere le responsabilità
individuali e familiari, in alternativa ad interventi di
sostegno economico ed in presenza di situazioni temporanee di
gravi difficoltà finanziarie possano concedere prestiti
sull’onore a tasso zero secondo i piani di restituzione
concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito
e con la finanza etica.
Il supporto a tali soggetti si
identifica nella concessione di un prestito, a tasso zero, che
fonda il patto di restituzione non tanto su garanzie certe di
carattere economico ma su accordi che assegnano valore
fondamentale all'impegno morale di restituzione assunto dal
richiedente.
Il prestito sull'onore
costituisce quindi un intervento innovativo in quanto viene
identificato come proposta alternativa a percorsi assistenziali
e come un'opportunità capace di costituire una risposta
promozionale di particolare rilevanza al fine del sostegno di
impegni genitoriali e familiari difficili o pesanti.
2- Obbiettivi
Attivazione dei Prestiti
sull'onore tesi a:
-
Offrire uno strumento innovativo di politica sociale,
finalizzando a fornire un supporto economico ai singoli, alle
coppie e alle famiglie con figli minorenni, con una modalità che
stimola nei destinatari la capacità di saper utilizzare le
proprie risorse, di autostima, nonché di assumersi le proprie
responsabilità.
-
Promuovere un intervento forte, di supporto e di stimolo
alle capacità di autogestione e all'autostima di persone che
frequentemente hanno sviluppato nel rapporto con l'istituzione
assistenziale atteggiamenti di passività e di delega alla
soluzione dei propri problemi.
-
Promuovere interventi preventivi nei riguardi di persone
in condizioni di difficoltà che non hanno però ancora fatto
ricorso a prestazione assistenziali di tipo riparativo.
-
Attivare una opportunità che per le sue caratteristiche
permetta di far fronte a problemi che ben difficilmente i
beneficiari dei prestiti potrebbero risolvere altrimenti.
3- Destinatari
Il nucleo famigliare è considerato il referente per eccellenza
rispetto all'assegnazione del prestito al fine di sostenere le
responsabilità familiari. Il servizio è diretto a tutti i
cittadini che hanno i requisiti opportuni: avere un tetto di
reddito pro-capite anche medio basso ma che garantisca la
restituzione.
Nel citato quadro di riferimento
legislativo si convengono le seguenti priorità di beneficiari:
-
famiglie monogenitoriali con figli minori;
-
famiglie con figli minori;
-
famiglie con figli frequentanti istituti superiori o
università;
- redditi più bassi;
-
giovani coppie;
-
adulti in difficoltà temporanea;
-
donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla
violenza;
-
ai nuclei familiari con presenza di handicap o anziani
non autosufficienti;
-
giovani adulti che escono da percorsi di
istituzionalizzazione;
-
ai nuclei particolarmente numerosi ( si considerano tali
quelli con più di due figli minori)
-
ricongiungimenti familiari;
-
ai nuclei con gestanti in difficoltà.
Il prestito e' inoltre
indirizzato alle persone, singole o in coppia, che abbiano o
stiano per avere figli, e che si trovino ad affrontare impegni
di genitorialità collegati a particolari fasi della vita
familiare e che non possono essere sostenute dalla rete
parentale.
4- Requisiti per la
presentazione della domanda
Per presentare richiesta di
prestiti sull'onore, i soggetti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Essere cittadino:
-
italiano;
-
di uno stato membro dell'Unione Europea;
-
di uno stato non appartenente all'Unione Europea, e di
essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno,
ai sensi del D. Lgs 286/98, così come modificato dalla Legge n.
189 del 30.7.2002, la cui scadenza è successiva alla
restituzione del prestito;
2. Essere residente nel Comune di Bertinoro da almeno un anno e
non avere presentato richiesta di cancellazione della stessa;
3. Di essere firmatari di
contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
con durata sufficiente ad effettuare il rimborso del prestito.
Nel caso questa ultima condizione non fosse presente è
necessario che comunque sussistano le condizioni necessarie per
garantire la possibilità di rimborso del prestito.
4. Di avere un ISEE non inferiore a Euro 6.800,00 e non
superiore a Euro 20.000,00, valore che si riferisce all'anno
precedente rispetto a quello della presentazione della domanda,
come disposto dal D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D.
Lgs. 130/2000 e dal DPCM 18.5.2001;
5. Di non aver beneficiato negli
ultimi tre anni del presente servizio;
6. Di aver sottoscritto la
Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per il calcolo ISE/ISEE;
E' ammessa la proprietà del solo
alloggio occupato dal richiedente.
La Giunta Comunale stabilisce
annualmente il valore ISEE di accesso al prestito.
Tutti i requisiti devono essere
posseduti dai richiedenti al momento della compilazione della
domanda.
5- Motivazione per
l'accesso al prestito
Il prestito può essere concesso
per il superamento di un problema contingente inerente a:
- alloggio (es. anticipo affitto, cauzione, acquisto arredi e
utensili, spese varie inerenti l'abitazione....);
- lavoro (es. spese di
attivazione di attività lavorative autonome...);
- formazione o qualificazione professionale con particolare
riferimento al rientro al lavoro dopo la maternità o dopo una
separazione/divorzio;
- disponibilità di mezzi di
trasporto propri in relazione soprattutto a spostamenti
quotidiani di bambini
piccoli o il raggiungimento del posto di lavoro non servito da
mezzi pubblici (es. acquisto auto, motorino…);
- spese legali relative a
separazione e divorzio;
- spese legate a problemi
sanitari dei figli o dei genitori e non assicurate dal SSN;
-
spese legate alla nascita di un figlio (arredo,
attrezzature...);
-
spese per acquistare ausili per migliorare le
condizioni di abitabilità per anziani e disabili;
-
spese per la frequenza scolastica universitaria dei
figli (tasse scolastiche, libri, etc.);
-
spese per sanare debiti pregressi;
- ogni altra situazione che a
giudizio dell'operatore referente possa essere determinante per
il
raggiungimento
dell'autonomia con particolare riguardo all'esercizio degli
impegni genitoriali.
Sono esclusi prestiti sull'onore
per le seguenti motivazioni:
- rate per mutui bancari o
ipotecari;
- rate di prestiti bancari;
- spese per sanzioni pecuniarie
- soggetti con situazione
debitoria con gli Istituti di credito che evidenzi l’assoluta
incapacità di rimborso del prestito.
Quanto sopra trova
giustificazione nella considerazione che il prestito sull'onore
e' determinato da motivazioni di sostegno e supporto al nucleo
in momentanea difficoltà.
Non verranno inoltre concessi
prestiti sull’onore alle famiglie e utenti che già hanno
usufruito di contributi economici straordinari o sussidi mensili
continuativi nell’anno in corso come da art. 5 del Regolamento
per le concessioni di contributi in ambito sociale, scolastico,
culturale, turistico e sportivo di cui all’art. 12 della legge
07.08.90 n. 241.
6-
Modalità di presentazione della domanda e valutazione
Le domande di prestito vengono
presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Bertinoro, P.zza della Libertà 8. Per le peculiari finalità
dell'intervento non si ritiene di fissare un termine per la
presentazione delle domande che potranno pervenire durante tutto
l'anno.
Le domande di prestito dovranno
comprendere, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, una
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti e
delle condizioni di cui all'art. 4, sulla base della modulistica
appositamente predisposta.
Il richiedente dovrà inoltre
presentare la dichiarazione sostitutiva unica attestante le
informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 4,
comma 1, del D. Lgs. N. 109/98 e successive modifiche, ovvero
l'attestazione della presentazione della predetta dichiarazione
sostitutiva.
Per l'individuazione del nucleo
familiare e per la determinazione dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente si applicano le modalità
previste dalla normativa vigente.
La richiesta deve essere
corredata dai seguenti documenti:
- autodichiarazione dello stato
di gravidanza in caso di figli nascituri;
- autodichiarazione del
richiedente attestante l'impossibilità dei familiari non
conviventi (genitori, fratelli, nonni) a sostenere il nucleo
familiare richiedente il prestito;
- motivazione e quantificazione del prestito con relativo
preventivo di spesa o fatture o documento giustificativo della
spesa;
- impegno da parte del
beneficiario a rimborsare la quota capitale del prestito nei
termini stabiliti;
Gli operatori dell’Ufficio
Servizi Sociali curano l'istruttoria della richiesta e la
domanda e l’autocertificazione insieme al parere dell’operatore
sui motivi del prestito e sulla capacità di restituzione viene
trasmessa alla Commissione Assistenza prevista dall'art. 4 del
Regolamento per le concessioni di contributi in ambito sociale,
scolastico, culturale, turistico e sportivo di cui all’art. 12
della legge 07.08.90 n. 241, per il parere vincolante, con
facoltà in capo alla Giunta Comunale organo competente alla
concessione del beneficio, a non concedere il prestito se si
palesino aspetti finanziari ostativi.
Il pronunciamento della Giunta
attraverso atto deliberativo sarà trasmesso al Comune di Forlì
in quanto comune capofila dell’Accordo di Programma unitamente
alla domanda dell’interessato corredata della documentazione e
di tutti gli estremi anagrafici atti all’identificazione del
richiedente;
7- Modalità di erogazione
del prestito
Il prestito e' erogato da una
Banca convenzionata con il Comune di Forlì – in particolare la
Banca Popolare di Milano sita in via Pedriali 2 - ed i relativi
interessi sono a carico del Comune di Forlì in quanto comune
capofila dell’Accordo di Programma;
Nei bilanci dei singoli esercizi
verrà inserito adeguato stanziamento per far fronte alle
eventuali insolvenze.
Entità del prestito: limite
minimo Euro 700,00 e massimo Euro 2.500,00 concordato tra le
parti contraenti fatte salve le garanzie ed impegno della
restituzione del prestito.
Il prestito viene rimborsato
entro un periodo massimo di 36 mesi con rate mensili posticipate
a carico del beneficiario relativamente alla quota di capitale,
a carico del Comune di Forlì relativamente alla quota di
interessi in una unica soluzione da corrispondere alla Banca
entro la fine del mese di erogazione.
Le rate devono essere pagate dal
beneficiario alla Banca con cadenza mensile a partire dal mese
successivo dalla data di erogazione della concessione. Il
beneficiario può autorizzare l'Azienda di Credito ad addebitare
sul conto corrente di cui fosse titolare presso l'Azienda
medesima le rate del prestito concesso. E’ opportuno che il
beneficiario autorizzi la ditta presso cui lavora a trattenere
dalla busta paga l’importo della rata mensile da versare a
titolo di restituzione “Prestito sull’onore” su un conto
corrente bancario che verrà intestato a suo favore presso la
Banca Popolare di Milano a seguito di risposta positiva da parte
del comune di Bertinoro. Nel caso ciò non fosse possibile si
provvederà ad adottare e valutare altre soluzioni a garanzia
della restituzione del prestito.
La Banca Popolare di Milano
provvede ad inviare al Comune di Forlì ogni sei mesi l’elenco
degli insolventi. Lo stesso Comune, effettuata una verifica
della situazione, valuterà se avviare la procedura di rivalsa o
se realizzare altri interventi volti al recupero del credito.
I prestiti sull'onore sono
assistiti dalla garanzia fidejussoria del Comune di Forlì.
8- Insolvenze
Per i pagamenti effettuati dopo il 5° giorno del mese successivo
a quello di scadenza saranno applicati e posti a carico del
beneficiario gli interessi di mora.
In caso di mancato pagamento di numero 3 rate, e quindi dalla
quarta alla undicesima rata, il Comune di Bertinoro ha l’obbligo
di provvedere al pagamento della quota capitale del
beneficiario.
Il mancato pagamento di dodici rate del prestito determina la
decadenza del beneficio della rateizzazione ed il beneficiario
del prestito è tenuto alla restituzione immediata dell’intera
somma non restituita.
Nel caso di mancato pagamento delle rate del prestito da parte
del beneficiario il Comune di Bertinoro si attiva per la
riscossione coattiva nelle modalità previste dalle disposizioni
di legge.
9- Controlli e rivalse
Il Comune di Forlì e' incaricato
delle verifiche sull'effettivo utilizzo del prestito erogato per
le finalità per le quali e' stato concesso. In caso di utilizzo
difforme si prevede la decadenza dal beneficio della non
corresponsione degli interessi che pertanto saranno riscossi in
forma coattiva.
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