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BOLZANO
TRENTO
NOTIZIE UTILI PER LE IMPRESE
Comma n. 11 C.C. del 3.11.2006
BS/bs/as
OGGETTO: Approvazione
regolamento prestiti sull'onore.
Vista la L.R. n.27/89 e la circolare
regionale n. 19/90 con cui prevede da parte dell'Ente pubblico la
possibilità di realizzare interventi, tra cui i prestiti sull’onore,
"…di supporto economico a situazioni familiari e personali che, pur
presentando difficoltà contingenti a far fronte ad impegni di
maternità/ paternità e più complessivamente di genitorialità, non
sono tali da entrare o permanere all'interno di un circuito di tipo
assistenziale" ;
Vista la legge n. 328/2000 " Legge
quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi sociali" che all'art. 16 punto 4 prevede l'intervento dei
prestiti sull'onore, in alternativa a contributi assistenziali in
denaro, per sostenere le responsabilità individuali e familiari ed
agevolare l'autonomia finanziaria di famiglie in difficoltà ;
Visto l’art. 13 della L.R. n.
2/2003 che prevede che i Comuni, per sostenere le responsabilità
individuali e familiari, in alternativa ad interventi di sostegno
economico ed in presenza di situazioni temporanee di gravi
difficoltà finanziarie possano concedere prestiti sull’onore a tasso
zero secondo i piani di restituzione concordati, tramite apposite
convenzioni con istituti di credito e con la finanza etica;
Considerato che alcune richieste
tendenti ad ottenere detto beneficio sono già oggetto di
procedimento, disciplinate dalle normative richiamate e che
l'interesse che è emerso sulla iniziativa ipotizza un incremento
di istanze, circostanza, che suggerisce di dotarsi di un
regolamento da sottoporre alla competenza del Consiglio Comunale;
Che l'articolato che si propone
definisce i requisiti, criteri e modalità organizzative e gestionali
per l’erogazione dei prestiti sull’onore;
Preso atto che l’art. 1 dello stesso
prevede la concessione di prestiti sull’onore consistenti in
contributi, da un minimo di Euro 700,00 a un massimo di Euro
2.500,00, da erogare a soggetti in situazione di temporanea
difficoltà economica per il finanziamento di spese relative alle
necessità della vita familiare e da restituire secondo piani di
rimborso concordati, senza interessi a carico del beneficiario;
Preso atto altresì che l’art. 3
individua i beneficiari del prestito sull’onore come segue:
-
famiglie monogenitoriali con figli minori;
-
famiglie con figli minori;
-
famiglie con figli frequentanti istituti superiori o
università;
- redditi più bassi;
-
giovani coppie;
-
adulti in difficoltà temporanea;
-
donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla
violenza;
-
ai nuclei familiari con presenza di handicap o anziani non
autosufficienti;
-
giovani adulti che escono da percorsi di
istituzionalizzazione;
-
ai nuclei particolarmente numerosi ( si considerano tali
quelli con più di due figli minori)
-
ricongiungimenti familiari;
-
ai nuclei con gestanti in difficoltà.
Il prestito e' inoltre indirizzato
alle persone, singole o in coppia, che abbiano o stiano per avere
figli, e che si trovino ad affrontare impegni di genitorialità
collegati a particolari fasi della vita familiare e che non possono
essere sostenute dalla rete parentale;
Rilevato che l’art. 4
definisce i requisiti necessari per la presentazione della domanda
sui prestiti sull’onore che di seguito si riportano:
1. Essere cittadino:
-
italiano;
-
di uno stato membro dell'Unione Europea;
-
di uno stato non appartenente all'Unione Europea, e di essere
in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, ai sensi
del D. Lgs 286/98, così come modificato dalla Legge n. 189 del
30.7.2002, la cui scadenza è successiva alla restituzione del
prestito;
2. Essere residente nel Comune di Bertinoro da almeno un anno e non
avere presentato richiesta di cancellazione della stessa;
3. Di essere firmatari di contratto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata
sufficiente ad effettuare il rimborso del prestito. Nel caso questa
ultima condizione non fosse presente è necessario che comunque
sussistano le condizioni necessarie per garantire la possibilità di
rimborso del prestito.
4.
Di avere un ISEE non inferiore a Euro 6.800,00 e non superiore a
Euro 20.000,00, valore che si riferisce all'anno precedente rispetto
a quello della presentazione della domanda, come disposto dal D. Lgs.
109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dal DPCM
18.5.2001;
5. Di non aver beneficiato negli
ultimi tre anni del presente servizio;
Evidenziato che l’art. 5 esclude il
prestito sull’onore per le seguenti motivazioni:
- rate per mutui bancari o
ipotecari;
- rate di prestiti bancari;
- spese per sanzioni pecuniarie;
- soggetti con situazione debitoria
con gli Istituti di credito che evidenzi l’assoluta incapacità di
rimborso del prestito;
-
famiglie e utenti che già hanno usufruito di contributi
economici straordinari o sussidi mensili continuativi nell’anno in
corso come da art. 5 del Regolamento per le concessioni di
contributi in ambito sociale, scolastico, culturale, turistico e
sportivo di cui all’art. 12 della legge 07.08.90 n. 241;
Dato atto che gli operatori
dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bertinoro, curano
l'istruttoria della domanda di prestito sull'onore, la cui pratica
con tutta la documentazione allegata necessaria, compreso il
parere dell’assistente sociale sui motivi del prestito e sulla
capacità di restituzione, viene trasmessa alla Commissione
Assistenza prevista dall'art. 4 del Regolamento per le concessioni
di contributi in ambito sociale, scolastico, culturale, turistico e
sportivo di cui all’art. 12 della legge 07.08.90 n. 241 per il
parere vincolante con facoltà in capo alla Giunta Comunale organo
competente alla concessione del beneficio a non concedere il
prestito se si palesino aspetti finanziari ostativi;
Fatto presente che il pronunciamento
della Giunta attraverso atto deliberativo sarà trasmesso al Comune
di Forlì in quanto comune capofila dell’Accordo di Programma
unitamente alla domanda dell’interessato corredata della
documentazione e di tutti gli estremi anagrafici atti
all’identificazione del richiedente;
Dato atto che per l’anno in corso le
eventuali insolvenze legate alla mancata restituzione delle rate da
parte dei beneficiari dei prestiti sull'onore da sostenere a carico
del Comune di Bertinoro andranno a gravare sul Bilancio 2006
Capitolo 3070 “Attività assistenziale dell’ex Eca” che presenta la
seguente disponibilità:
Somma
stanziata
Euro 16.000,00
Somma impegnata
Euro 10.209,77
Somma
disponibile
Euro 5.790,23
mentre dall’anno 2007 sul Bilancio
2007 e Bilancio Pluriennale 2007-2009, dovrà essere istituito
specifico capitolo denominato “Prestiti sull’onore” contenente
adeguato stanziamento al fine di far fronte ad eventuali insolvenze;
PROPONE
Per le motivazioni enunciate in narrativa e che qui s’intendono
integralmente riprodotte:
1)
di approvare l’allegato Regolamento sui prestiti sull’onore
che si compone di n. 9 articoli;
2)
di prevedere l’attuazione di una fase sperimentale, pari ad
un anno, in ordine alla concessione di prestiti sull’onore e al
termine della stessa verificare eventuali problematiche connesse
alla concessione di detto beneficio, aspetti che potrebbero
determinare la necessità di revisione del Regolamento;
3)
di mandare il presente atto fin d'ora al Settore Finanziario
doverosa conoscenza;
4)
di dare atto che l’allegato regolamento entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutiva
la deliberazione di approvazione.
REGOLAMENTO PRESTITI SULL’ONORE
1- Finalità dell' intervento
L'intervento "prestiti sull'onore"
di cui alla L.R. n.27/89 e circolare regionale n. 19/90, prevede da
parte dell'Ente pubblico la possibilità di realizzare interventi
"…di supporto economico a situazioni familiari e personali che, pur
presentando difficoltà contingenti a far fronte ad impegni di
maternità/ paternità e più complessivamente di genitorialità, non
sono tali da entrare o permanere all'interno di un circuito di tipo
assistenziale" .
La legge n. 328/2000 " Legge quadro
per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali" all'art. 16 punto 4 prevede l'intervento dei prestiti
sull'onore, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, per
sostenere le responsabilità individuali e familiari ed agevolare
l'autonomia finanziaria di famiglie in difficoltà .
Anche l’art. 13 della L.R. n. 2/2003
prevede che i Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e
familiari, in alternativa ad interventi di sostegno economico ed in
presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie
possano concedere prestiti sull’onore a tasso zero secondo i piani
di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con
istituti di credito e con la finanza etica.
Il supporto a tali soggetti si
identifica nella concessione di un prestito, a tasso zero, che fonda
il patto di restituzione non tanto su garanzie certe di carattere
economico ma su accordi che assegnano valore fondamentale
all'impegno morale di restituzione assunto dal richiedente.
Il prestito sull'onore costituisce
quindi un intervento innovativo in quanto viene identificato come
proposta alternativa a percorsi assistenziali e come un'opportunità
capace di costituire una risposta promozionale di particolare
rilevanza al fine del sostegno di impegni genitoriali e familiari
difficili o pesanti.
2- Obbiettivi
Attivazione dei Prestiti sull'onore
tesi a:
-
Offrire uno strumento innovativo di politica sociale,
finalizzando a fornire un supporto economico ai singoli, alle coppie
e alle famiglie con figli minorenni, con una modalità che stimola
nei destinatari la capacità di saper utilizzare le proprie risorse,
di autostima, nonché di assumersi le proprie responsabilità.
-
Promuovere un intervento forte, di supporto e di stimolo alle
capacità di autogestione e all'autostima di persone che
frequentemente hanno sviluppato nel rapporto con l'istituzione
assistenziale atteggiamenti di passività e di delega alla soluzione
dei propri problemi.
-
Promuovere interventi preventivi nei riguardi di persone in
condizioni di difficoltà che non hanno però ancora fatto ricorso a
prestazione assistenziali di tipo riparativo.
-
Attivare una opportunità che per le sue caratteristiche
permetta di far fronte a problemi che ben difficilmente i
beneficiari dei prestiti potrebbero risolvere altrimenti.
3- Destinatari
Il nucleo famigliare è considerato il referente per eccellenza
rispetto all'assegnazione del prestito al fine di sostenere le
responsabilità familiari. Il servizio è diretto a tutti i cittadini
che hanno i requisiti opportuni: avere un tetto di reddito
pro-capite anche medio basso ma che garantisca la restituzione.
Nel citato quadro di riferimento
legislativo si convengono le seguenti priorità di beneficiari:
-
famiglie monogenitoriali con figli minori;
-
famiglie con figli minori;
-
famiglie con figli frequentanti istituti superiori o
università;
- redditi più bassi;
-
giovani coppie;
-
adulti in difficoltà temporanea;
-
donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla
violenza;
-
ai nuclei familiari con presenza di handicap o anziani non
autosufficienti;
-
giovani adulti che escono da percorsi di
istituzionalizzazione;
-
ai nuclei particolarmente numerosi ( si considerano tali
quelli con più di due figli minori)
-
ricongiungimenti familiari;
-
ai nuclei con gestanti in difficoltà.
Il prestito e' inoltre indirizzato
alle persone, singole o in coppia, che abbiano o stiano per avere
figli, e che si trovino ad affrontare impegni di genitorialità
collegati a particolari fasi della vita familiare e che non possono
essere sostenute dalla rete parentale.
4- Requisiti per la
presentazione della domanda
Per presentare richiesta di prestiti
sull'onore, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Essere cittadino:
-
italiano;
-
di uno stato membro dell'Unione Europea;
-
di uno stato non appartenente all'Unione Europea, e di essere
in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, ai sensi
del D. Lgs 286/98, così come modificato dalla Legge n. 189 del
30.7.2002, la cui scadenza è successiva alla restituzione del
prestito;
2. Essere residente nel Comune di Bertinoro da almeno un anno e non
avere presentato richiesta di cancellazione della stessa;
3. Di essere firmatari di contratto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata
sufficiente ad effettuare il rimborso del prestito. Nel caso questa
ultima condizione non fosse presente è necessario che comunque
sussistano le condizioni necessarie per garantire la possibilità di
rimborso del prestito.
4. Di avere un ISEE non inferiore a Euro 6.800,00 e non superiore a
Euro 20.000,00, valore che si riferisce all'anno precedente rispetto
a quello della presentazione della domanda, come disposto dal D. Lgs.
109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dal DPCM
18.5.2001;
5. Di non aver beneficiato negli
ultimi tre anni del presente servizio;
6. Di aver sottoscritto la
Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per il calcolo ISE/ISEE;
E' ammessa la proprietà del solo
alloggio occupato dal richiedente.
La Giunta Comunale stabilisce
annualmente il valore ISEE di accesso al prestito.
Tutti i requisiti devono essere
posseduti dai richiedenti al momento della compilazione della
domanda.
5- Motivazione per l'accesso
al prestito
Il prestito può essere concesso per
il superamento di un problema contingente inerente a:
- alloggio (es. anticipo affitto, cauzione, acquisto arredi e
utensili, spese varie inerenti l'abitazione....);
- lavoro (es. spese di attivazione
di attività lavorative autonome...);
- formazione o qualificazione professionale con particolare
riferimento al rientro al lavoro dopo la maternità o dopo una
separazione/divorzio;
- disponibilità di mezzi di
trasporto propri in relazione soprattutto a spostamenti quotidiani
di bambini piccoli o il
raggiungimento del posto di lavoro non servito da mezzi pubblici
(es. acquisto auto, motorino…);
- spese legali relative a
separazione e divorzio;
- spese legate a problemi
sanitari dei figli o dei genitori e non assicurate dal SSN;
-
spese legate alla nascita di un figlio (arredo,
attrezzature...);
-
spese per acquistare ausili per migliorare le condizioni
di abitabilità per anziani e disabili;
-
spese per la frequenza scolastica universitaria dei figli
(tasse scolastiche, libri, etc.);
-
spese per sanare debiti pregressi;
- ogni altra situazione che a
giudizio dell'operatore referente possa essere determinante per il
raggiungimento dell'autonomia
con particolare riguardo all'esercizio degli impegni genitoriali.
Sono esclusi prestiti sull'onore per
le seguenti motivazioni:
- rate per mutui bancari o
ipotecari;
- rate di prestiti bancari;
- spese per sanzioni pecuniarie
- soggetti con situazione debitoria
con gli Istituti di credito che evidenzi l’assoluta incapacità
di rimborso del prestito.
Quanto sopra trova giustificazione
nella considerazione che il prestito sull'onore e' determinato da
motivazioni di sostegno e supporto al nucleo in momentanea
difficoltà.
Non verranno inoltre concessi
prestiti sull’onore alle famiglie e utenti che già hanno usufruito
di contributi economici straordinari o sussidi mensili continuativi
nell’anno in corso come da art. 5 del Regolamento per le concessioni
di contributi in ambito sociale, scolastico, culturale, turistico e
sportivo di cui all’art. 12 della legge 07.08.90 n. 241.
6-
Modalità di presentazione della domanda e valutazione
Le domande di prestito vengono
presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bertinoro,
P.zza della Libertà 8. Per le peculiari finalità dell'intervento non
si ritiene di fissare un termine per la presentazione delle domande
che potranno pervenire durante tutto l'anno.
Le domande di prestito dovranno
comprendere, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, una dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni
di cui all'art. 4, sulla base della modulistica appositamente
predisposta.
Il richiedente dovrà inoltre
presentare la dichiarazione sostitutiva unica attestante le
informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 4, comma 1,
del D. Lgs. N. 109/98 e successive modifiche, ovvero l'attestazione
della presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva.
Per l'individuazione del nucleo
familiare e per la determinazione dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente si applicano le modalità previste dalla
normativa vigente.
La richiesta deve essere corredata
dai seguenti documenti:
- autodichiarazione dello stato di
gravidanza in caso di figli nascituri;
- autodichiarazione del richiedente
attestante l'impossibilità dei familiari non conviventi (genitori,
fratelli, nonni) a sostenere il nucleo familiare richiedente il
prestito;
- motivazione e quantificazione del prestito con relativo preventivo
di spesa o fatture o documento giustificativo della spesa;
- impegno da parte del beneficiario
a rimborsare la quota capitale del prestito nei termini stabiliti;
Gli operatori dell’Ufficio Servizi
Sociali curano l'istruttoria della richiesta e la domanda e
l’autocertificazione insieme al parere dell’operatore sui motivi del
prestito e sulla capacità di restituzione viene trasmessa alla
Commissione Assistenza prevista dall'art. 4 del Regolamento per le
concessioni di contributi in ambito sociale, scolastico, culturale,
turistico e sportivo di cui all’art. 12 della legge 07.08.90 n. 241,
per il parere vincolante, con facoltà in capo alla Giunta
Comunale organo competente alla concessione del beneficio, a non
concedere il prestito se si palesino aspetti finanziari ostativi.
Il pronunciamento della Giunta
attraverso atto deliberativo sarà trasmesso al Comune di Forlì in
quanto comune capofila dell’Accordo di Programma unitamente alla
domanda dell’interessato corredata della documentazione e di tutti
gli estremi anagrafici atti all’identificazione del richiedente;
7- Modalità di erogazione del
prestito
Il prestito e' erogato da una Banca
convenzionata con il Comune di Forlì – in particolare la Banca
Popolare di Milano sita in via Pedriali 2 - ed i relativi interessi
sono a carico del Comune di Forlì in quanto comune capofila
dell’Accordo di Programma;
Nei bilanci dei singoli esercizi
verrà inserito adeguato stanziamento per far fronte alle eventuali
insolvenze.
Entità del prestito: limite minimo
Euro 700,00 e massimo Euro 2.500,00 concordato tra le parti
contraenti fatte salve le garanzie ed impegno della restituzione del
prestito.
Il prestito viene rimborsato entro
un periodo massimo di 36 mesi con rate mensili posticipate a carico
del beneficiario relativamente alla quota di capitale, a carico del
Comune di Forlì relativamente alla quota di interessi in una unica
soluzione da corrispondere alla Banca entro la fine del mese di
erogazione.
Le rate devono essere pagate dal
beneficiario alla Banca con cadenza mensile a partire dal mese
successivo dalla data di erogazione della concessione. Il
beneficiario può autorizzare l'Azienda di Credito ad addebitare sul
conto corrente di cui fosse titolare presso l'Azienda medesima le
rate del prestito concesso. E’ opportuno che il beneficiario
autorizzi la ditta presso cui lavora a trattenere dalla busta paga
l’importo della rata mensile da versare a titolo di restituzione
“Prestito sull’onore” su un conto corrente bancario che verrà
intestato a suo favore presso la Banca Popolare di Milano a seguito
di risposta positiva da parte del comune di Bertinoro. Nel caso ciò
non fosse possibile si provvederà ad adottare e valutare altre
soluzioni a garanzia della restituzione del prestito.
La Banca Popolare di Milano provvede
ad inviare al Comune di Forlì ogni sei mesi l’elenco degli
insolventi. Lo stesso Comune, effettuata una verifica della
situazione, valuterà se avviare la procedura di rivalsa o se
realizzare altri interventi volti al recupero del credito.
I prestiti sull'onore sono assistiti
dalla garanzia fidejussoria del Comune di Forlì.
8- Insolvenze
Per i pagamenti effettuati dopo il 5° giorno del mese successivo a
quello di scadenza saranno applicati e posti a carico del
beneficiario gli interessi di mora.
In caso di mancato pagamento di numero 3 rate, e quindi dalla quarta
alla undicesima rata, il Comune di Bertinoro ha l’obbligo di
provvedere al pagamento della quota capitale del beneficiario.
Il mancato pagamento di dodici rate del prestito determina la
decadenza del beneficio della rateizzazione ed il beneficiario del
prestito è tenuto alla restituzione immediata dell’intera somma non
restituita.
Nel caso di mancato pagamento delle rate del prestito da parte del
beneficiario il Comune di Bertinoro si attiva per la riscossione
coattiva nelle modalità previste dalle disposizioni di legge.
9- Controlli e rivalse
Il Comune di Forlì e' incaricato
delle verifiche sull'effettivo utilizzo del prestito erogato per le
finalità per le quali e' stato concesso. In caso di utilizzo
difforme si prevede la decadenza dal beneficio della non
corresponsione degli interessi che pertanto saranno riscossi in
forma coattiva.
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