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Circolare INPS
numero 28 del 29-1-2007
Indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali non agricola.
Utilizzo della dichiarazione sostitutiva e tempistiche di
erogazione.
OGGETTO:
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali non agricola. Utilizzo della dichiarazione sostitutiva e
tempistiche di erogazione.
SOMMARIO:
§
Tempi
di erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con
requisiti normali e utilizzo della dichiarazione sostitutiva.
§
Istruzioni operative
TEMPI DI
EROGAZIONE DELLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON
REQUISITI NORMALI E UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
In un’ottica
di sempre maggior soddisfazione dell’utente e per garantire ai
lavoratori disoccupati un’erogazione continua del reddito, in
modo da non privare gli stessi di una fonte di sostentamento che
spesso è la sola nel momento in cui l’assicurato perde il
lavoro, l’Istituto ha emanato diverse disposizioni alle Sedi -
tra cui la principale con il msg. n. 34975 del 20 ottobre 2005 -
sottolineando la necessità di una maggiore attenzione
nell’erogazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria con
requisiti normali in tempi il più possibile brevi, anche tramite
l’utilizzo del modello di dichiarazione sostitutiva del DS22.
L’indennità
di disoccupazione, essendo trattamento di mera sussistenza,
richiede un’attenzione particolare considerato che la
prestazione interviene in un momento d’emergenza; quindi è
assolutamente inderogabile l’esigenza che tutte le Sedi
attuino compiutamente le istruzioni già fornite.
Ricordando
che gli assicurati sono comunque responsabili di eventuali
dichiarazioni mendaci, le Sedi daranno, quindi, precedenza
assoluta alla liquidazione delle prestazioni in parola, così da
non superare, se non per casi eccezionali e dovuti ad
impossibilità oggettiva, il tempo soglia di un mese dalla data
di presentazione della domanda.
ISTRUZIONI
OPERATIVE
Come
sottolineato nelle disposizioni già impartite, il principale
ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo è rappresentato dai
ritardi nella presentazione del modello DS22, nel quale il
datore di lavoro indica informazioni indispensabili per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione. Per superare tale
criticità e consentire tempi rapidi di erogazione della
prestazione, è stato predisposto un modello di dichiarazione
sostitutiva, inviato in allegato con il citato messaggio n.
34975/2005, che il lavoratore può presentare
contestualmente alla domanda.
A tal
proposito, si invitano le Sedi ad utilizzare per il calcolo
della retribuzione media giornaliera i dati retributivi presenti
negli archivi E-Mens.
In ottica di
tempo reale gli operatori di front-office sono chiamati a
svolgere un ruolo di consulenza anche per la compilazione della
dichiarazione sostitutiva del Mod. DS22. Durante l’espletamento
dell’attività di sportello l’operatore verificherà che il
modello di dichiarazione sostitutiva sia compilato nella parte
anagrafica, nella parte relativa all’individuazione dell’ultimo
datore di lavoro, nel campo motivo della cessazione e nella voce
sussistenza del diritto all’indennità di mancato preavviso.
A tal proposito, si sottolinea l’esigenza di un adeguato
coinvolgimento dei Patronati che dovranno essere sensibilizzati
sulle nuove modalità operative, con particolare riferimento al
più diffuso utilizzo delle dichiarazioni sostitutive del Mod.
DS22.
La sezione
retributiva del modello di dichiarazione sostitutiva sarà invece
sostituita, con apposita nota di rinvio, dalle stampe delle
ultime retribuzioni, anche se non coincidenti con gli ultimi
mesi di rapporto di lavoro, estrapolate da E-mens (a cura
dell’operatore) e che formeranno parte integrante del suddetto
modello che dovrà quindi essere sottoscritto dal lavoratore
dichiarante.
Si precisa
che nella successiva fase istruttoria andranno escluse dalle
retribuzioni da prendere in considerazione quelle comprensive di
mensilità aggiuntive o arretrati.
Si rammenta
la possibilità offerta dalla procedura dedicata di attribuire il
codice “B” nel campo “Ricorso Autocertificazione” qualora si
ravvisi l’opportunità di un riscontro delle retribuzioni
considerate con quelle successivamente inserite in E-mens, come
indicato nel messaggio n. 36931 DEL 8/11/2005. Il codice “B”
dovrà essere sostituito con il codice “A” per attivare la
riliquidazione. In procedura è stata anche introdotta apposita
funzione statistica per consentire di rilevare i tempi di
erogazione per le domande presentate con dichiarazione
sotitutiva del modello DS22 (Opzione 4 del menu Rilevazioni
Statistiche: inserire A nell’apposito campo, se la rilevazione
deve riguardare le sole domande presentate con dichiarazione
sostitutiva del mod. DS22).
Solo nei casi
di totale assenza di dati retributivi sull’archivio E-mens, la
sussitenza del requisito contributivo dovrà essere accertata
sulla base delle buste paga presentate dal lavoratore, la cui
esistenza è ritenuta elemento probante al fine dell’applicazione
del principio dell’automaticità della prestazione, fatto salvo
l’esercizio del diritto dell’Istituto di esperire accertamenti
in presenza di situazioni di mancato perfezionamento dei
requisiti di legge emersi in sede di liquidazione definitiva.
Per tali
domande non dovrà quindi essere utilizzato il codice “N”
previsto per le domande liquidate sulla scorta del DS22.
Si precisa,
infine, che una corretta compilazione del mod. DS21 rende
superflua la presentazione di ulteriore documentazione a
supporto di dichiarazioni già contenute nel contesto del modello
stesso, quali, ad esempio, l’autocertificazione della
disponibilità al lavoro, dichiarazioni sul lavoro atipico, cud,
stati di famiglia ecc.
È evidente
che il lavoratore, già in possesso del modello DS 22
correttamente compilato, potrà presentare alternativamente al
modello sostitutivo lo stesso DS22 senza che questo, però, vada
in alcun modo ad incidere sui tempi di erogazione della
prestazione.
L’applicazione delle prassi sopra descritte determinerà una
riduzione dei tempi di liquidazione della prestazione ed uno
speculare abbattimento degli interessi legali imputabili alla
tardiva definizione delle domande di disoccupazione ordinaria
con requisiti normali.
Inoltre, al
fine di migliorare sensibilmente i tempi di riscossione, dovrà
essere incentivato, attraverso adeguata informativa presso tutti
i canali di presentazione della domanda (Enti di Patronato,
Centri per l’Impiego, sportello Inps) l’utilizzo del conto
corrente bancario o postale (nel modello di domanda DS21 è
presente apposita sezione per indicare le relative coordinate).
Si richiama
l’attenzione, in ogni caso, sui necessari controlli delle
dichiarazioni sostitutive in una percentuale non inferiore al 5
per cento di quelle liquidate.
Come noto, la
procedura è già stata implementata con un’applicazione che
consente l’eventuale ricalcolo della prestazione nei casi in cui
ciò si rendesse
necessario a
seguito dei controlli effettuati.
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