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Definizione agevolata dei
tributi comunali
Con Delibera del
Commissario Straordinario del Comune di Giarre n°13 del 4 aprile 2003, è
stato approvato il regolamento comunale relativo alla definizione agevolata
dei tributi comunali (I.C.I.; T.O.S.A.P.; Pubblicità; Affissioni; Esercizio
di imprese arti e professioni; Smaltimento Rifiuti), in cui si prevedono
alcuni sgravi per quei cittadini che vogliano regolarizzare la propria
posizione contributiva per violazioni commesse sino al 31 dicembre 2002.
In primo luogo, il
regolamento prevede la possibilità di definire le violazioni (le quali non
saranno gravate da alcuna sanzione aggiuntiva, né alcun interesse
pecuniario) riguardanti gli obblighi di dichiarazione e di versamento delle
sopradette tasse e tributi che non sono state mai adempiute o che sono state
adempiute in maniera irregolare. In tali casi è prevista la presentazione -
nel termine di 120 giorni decorrente dal 1° luglio 2003 - delle
dichiarazioni omesse o di quelle infedeli regolarizzate su modelli
predisposti dall'Amministrazione comunale, accompagnata dalle fotocopie
delle ricevute di pagamento e degli estremi del versamento delle imposte e
tasse in tutto od in parte omesse.
Il regolamento in oggetto
prevede, altresì. la possibilità di definire una volta per tutte sia gli
atti di accertamento e liquidazione notificati entro il 31 dicembre 2002,
sia le liti giudiziarie pendenti davanti alle Commissioni Tributarie.
Nel primo caso gli atti
di accertamento e liquidazione - anche se non più impugnabili per scadenza
del termine di legge - possono essere definiti con il versamento della sola
imposta e tassa accertata e, quindi, senza il pagamento delle relative
sanzioni ed interessi indicati nell'avviso stesso.
Per la definizione
agevolata delle liti pendenti davanti alla Commissione Tributaria (in
qualunque stato e grado del giudizio), oltre all’abbuono di interessi e
sanzioni è concesso un abbattimento del tributo dovuto nella misura del
quindici per cento.
La presentazione della
relativa istanza di definizione dell'atto impositivo, anche qui corredata
dalle ricevute di versamento delle somme dovute, deve avvenire nello stesso
termine di 120 giorni decorrenti dal primo luglio 2003 (fatta salva la
possibilità di rateizzazione prevista dal successivo art. 9) e deve essere
accompagnata da una domanda di sospensione del procedimento al giudice
davanti il quale è pendente la causa. Decorsi 180 giorni dalla
presentazione, tale istanza si intende accolta a tutti gli effetti; gli
eventuali dinieghi dovranno esser congruamente motivati.
Sin qui le disposizioni. Ci si chiede se tale
definizione agevolata dei tributi comunali evasi o irregolarmente dichiarati
o versati sia conveniente per il cittadino.
Si ritiene sia sempre
conveniente definire quelle posizioni contributive relative a dichiarazioni
o versamenti mai adempiuti o solo parzialmente adempiuti, nonché quelli per
cui è già stato emesso il relativo atto di accertamento e/o liquidazione,
con l'ovvio limite dell'avvenuta prescrizione del tributo; prescrizione che
si realizza in tempi diversi in relazione alla natura dell'imposta o tassa.
L'abbattimento delle sanzioni ed interessi, già liquidate o soltanto
potenziali, infatti, costituisce un incentivo non indifferente alla
regolarizzazione definitiva della pendenza, considerato che esse incidono
notevolmente sulla somma complessiva da pagare, tanto più alta quanto
maggiore è il tempo trascorso dalla violazione.
Un discorso a parte
merita l'ipotesi della definizione delle liti pendenti davanti alla
Commissione Tributaria, perché in tal caso entra in gioco la valutazione
della convenienza, o meno, della chiusura della lite in relazione alle
possibilità di vittoria della stessa (e relative spese poste a carico della
controparte, anche se non in modo automatico).
In tal caso entrano in
gioco una serie di variabili non sempre facilmente valutabili in via
preventiva al fine di valutare la convenienza dell'estinzione della lite,
anche con riferimento al deliberato "abbattimento" del 15 per cento della
somma, invero non elevatissimo in assoluto se considerato in termini di una
normale "transazione" di lite giudiziaria. La soluzione, invero, deve essere
cercata nella valutazione specifica di ogni singolo caso concreto, in
relazione anche alla presenza di consolidati orientamenti del Giudice
tributario che lasci propendere per un probabile esito di accoglimento della
domanda.
In conclusione, a meno
che l'accertamento e la sanzione non siano palesemente illegittime od
ingiuste, conviene sempre - a nostro avviso - chiudere qualsiasi pendenza
con l'Amministrazione, così come conviene - in presenza dei medesimi
presupposti - evitare preventivamente l'insorgere di una lite con un
vantaggio che in alcuni casi non può considerarsi trascurabile.
Giarre 14
luglio 2003
avv.
Giovanni Parisi
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