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Definizione agevolata dei tributi comunali

 

Con Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Giarre n°13 del 4 aprile 2003, è stato approvato il regolamento comunale relativo alla definizione agevolata dei tributi comunali (I.C.I.; T.O.S.A.P.; Pubblicità; Affissioni; Esercizio di imprese arti e professioni; Smaltimento Rifiuti), in cui si prevedono alcuni sgravi per quei cittadini che vogliano regolarizzare la propria posizione contributiva per violazioni commesse sino al 31 dicembre 2002.

 

In primo luogo, il regolamento prevede la possibilità di definire le violazioni (le quali non saranno gravate da alcuna sanzione aggiuntiva, né alcun interesse pecuniario) riguardanti gli obblighi di dichiarazione e di versamento delle sopradette tasse e tributi che non sono state mai adempiute o che sono state adempiute in maniera irregolare. In tali casi è prevista la presentazione - nel termine di 120 giorni decorrente dal 1° luglio 2003 - delle dichiarazioni omesse o di quelle infedeli regolarizzate su modelli predisposti dall'Amministrazione comunale, accompagnata dalle fotocopie delle ricevute di pagamento e degli estremi del versamento delle imposte e tasse in tutto od in parte omesse.

Il regolamento in oggetto prevede, altresì. la possibilità di definire una volta per tutte sia gli atti di accertamento e liquidazione notificati entro il 31 dicembre 2002, sia le liti giudiziarie pendenti davanti alle Commissioni Tributarie.

Nel primo caso gli atti di accertamento e liquidazione - anche se non più impugnabili per scadenza del termine di legge - possono essere definiti con il versamento della sola imposta e tassa accertata e, quindi, senza il pagamento delle relative sanzioni ed interessi indicati nell'avviso stesso.

 

Per la definizione agevolata delle liti pendenti davanti alla Commissione Tributaria (in qualunque stato e grado del giudizio), oltre all’abbuono di interessi e sanzioni è concesso un abbattimento del tributo dovuto nella misura del quindici per cento.

La presentazione della relativa istanza di definizione dell'atto impositivo, anche qui corredata dalle ricevute di versamento delle somme dovute, deve avvenire nello stesso termine di 120 giorni decorrenti dal primo luglio 2003 (fatta salva la possibilità di rateizzazione prevista dal successivo art. 9) e deve essere accompagnata da una domanda di sospensione del procedimento al giudice davanti il quale è pendente la causa. Decorsi 180 giorni dalla presentazione, tale istanza si intende accolta a tutti gli effetti; gli eventuali dinieghi dovranno esser congruamente motivati.

Sin qui le disposizioni. Ci si chiede se tale definizione agevolata dei tributi comunali evasi o irregolarmente dichiarati o versati sia conveniente per il cittadino.

Si ritiene sia sempre conveniente definire quelle posizioni contributive relative a dichiarazioni o versamenti mai adempiuti o solo parzialmente adempiuti, nonché quelli per cui è già stato emesso il relativo atto di accertamento e/o liquidazione, con l'ovvio limite dell'avvenuta prescrizione del tributo; prescrizione che si realizza in tempi diversi in relazione alla natura dell'imposta o tassa. L'abbattimento delle sanzioni ed interessi, già liquidate o soltanto potenziali, infatti, costituisce un incentivo non indifferente alla regolarizzazione definitiva della pendenza, considerato che esse incidono notevolmente sulla somma complessiva da pagare, tanto più alta quanto maggiore è il tempo trascorso dalla violazione.

Un discorso a parte merita l'ipotesi della definizione delle liti pendenti davanti alla Commissione Tributaria, perché in tal caso entra in gioco la valutazione della convenienza, o meno, della chiusura della lite in relazione alle possibilità di vittoria della stessa (e relative spese poste a carico della controparte, anche se non in modo automatico).

In tal caso entrano in gioco una serie di variabili non sempre facilmente valutabili in via preventiva al fine di valutare la convenienza dell'estinzione della lite, anche con riferimento al deliberato "abbattimento" del 15 per cento della somma, invero non elevatissimo in assoluto se considerato in termini di una normale "transazione" di lite giudiziaria. La soluzione, invero, deve essere cercata nella valutazione specifica di ogni singolo caso concreto, in relazione anche alla presenza di consolidati orientamenti del Giudice tributario che lasci propendere per un probabile esito di accoglimento della domanda.

 

In conclusione, a meno che l'accertamento e la sanzione non siano palesemente illegittime od ingiuste, conviene sempre - a nostro avviso - chiudere qualsiasi pendenza con l'Amministrazione, così come conviene - in presenza dei medesimi presupposti - evitare preventivamente l'insorgere di una lite con un vantaggio che in alcuni casi non può considerarsi trascurabile.

 

 

 

Giarre 14 luglio 2003                                                       avv. Giovanni Parisi

 

 

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